STATUTO

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Art.1 STORIA NATURA E RICONOSCIMENTI

Il Movimento “LE FAMIGLIE DI MARIA” è nato il 1/6/2000, Anno giubilare, durante un pellegrinaggio a Medjugorje, dove due spose e madri cristiane di Terni: Panzetta Maria Grazia in Rasile e Sandri Rosa in Bizzarri, accolsero l’ispirazione di affidare le proprie famiglie a Maria con la recita del Santo Rosario, ogni martedì, pregando ciascuna per la propria famiglia e per quella dell’altra.

Questa ispirazione, nello stesso mese di giugno 2000, fu sottoposta al discernimento del compianto Mons. Francesco Grasselli, che ne ha incoraggiato la realizzazione e, l’anno dopo, nel 2001, al Rev.do Don Francesco Paolo Vaccarini, che ne ha assunto la guida spirituale. Intorno a queste due famiglie si è creato subito un movimento di preghiera che si è andato diffondendo provvidenzialmente a tante altre, a cominciare da quella di Ciro Rasile e Daniela Colantoni. Oggi aderiscono all’Associazione oltre 3400 famiglie.
L’Associazione “Le Famiglie di Maria”, essendo divenuta un’esperienza significativa anche pastoralmente, nel 2003 fu sottoposta al discernimento del Vescovo di Terni-Narni-Amelia, S.E. Mons. Vincenzo Paglia, che ha incoraggiato l’iniziativa, partecipando sempre ai Convegni Annuali e ne ha seguito gli sviluppi personalmente, affidando la cura al Rev.do Don Francesco Paolo Vaccarini, attuale parroco di San Pietro Apostolo in Terni.
In questi anni “Le Famiglie di Maria” si sono andate configurando come Associazione privata di fedeli (cann 298-321; 321-326 del cjc) con sede la chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Terni, P.zza S. Pietro n. 1, con uno statuto ad experimentum, approvato verbalmente dal Vescovo diocesano S.E.Mons. Paglia, nel 2003.
L’Associazione “Le Famiglie di Maria”, dopo aver ottenuto i riconoscimenti canonici, chiederà, quale ente ecclesiastico,
IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA CIVILE E LA RELATIVA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DEL TRIBUNALE DI TERNI.

Art.2 FINALITÀ

L’Associazione, nata da un grande amore per la famiglia e dal grande desiderio che essa, al completo, accolga l’amore di Dio e ne realizzi il “progetto originale”, sul modello della Famiglia Trinitaria e della Santa Famiglia di Nazareth, ha come ideale la santificazione della famiglia, mediante un cammino di fede che veda unita tutta la famiglia, pur partendo dalle difficoltà che la famiglia stessa in questi nostri tempi si trova ad affrontare.
Individua nella preghiera del rosario il punto di partenza ed il sostegno indispensabile per il cammino delle famiglie aderenti all’associazione. Il ritmo frenetico della vita, il bombardamento di messaggi provenienti da un mondo sempre più secolarizzato, hanno spazzato via dalla vita quotidiana quei momenti di preghiera comune, nei quali la famiglia si trovava unita, e hanno leso la consuetudine di partecipare insieme alla vita della Chiesa. Questo ha portato a vivere il rapporto con Dio come un fatto individuale, fino a metterlo spesso al di fuori della vita stessa della famiglia, per una scelta egoistica e materialistica.

Prendendo atto di questa situazione e intravedendo la possibilità di un’evoluzione della realtà famiglia in negativo il Beato Giovanni Paolo II, nella “Lettera alle famiglie” del 1996, metteva in risalto l’urgenza della “preghiera della famiglia, per la famiglia, con la famiglia”.
Accogliendo questo invito e constatando la realtà di debolezza e di fragilità delle nostre famiglie, è nato il bisogno di chiedere aiuto:
– alla Santa Famiglia di Nazareth, prototipo di ogni famiglia, perché interceda per tutte le famiglie del mondo;
– e ai fratelli e alle sorelle nella fede, perché ci si sostenga reciprocamente con la preghiera.
L’Associazione “Le Famiglie di Maria”, una volta ottenuto il riconoscimento civile a norma delle leggi della Repubblica Italiana, non svolgerà attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell’art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Art 3. STRUMENTI

Per raggiungere le finalità si è arrivati a definire l’impegno, che ha dato vita all’ Associazione “Famiglie di Maria”: RECITA DEL SANTO ROSARIO NELLE FAMIGLIE OGNI MARTEDÌ, come affidamento delle famiglie a Maria e sostegno spirituale reciproco. Non ci sono vincoli di orario, né è stato dato un tipo di Rosario particolare, lasciando la scelta personale tra i modi che la tradizione ci ha trasmesso o che la Chiesa ci suggerisce, proprio per dare a tutti la possibilità di adempiere allo stesso impegno.
Si è scelto fin dall’inizio il Santo Rosario, come preghiera raccomandata da Maria SS.ma, preghiera popolare con la quale “ci si concentra sulle figure di Cristo e di Maria, e i misteri meditati calmano l’anima, liberandola da preoccupazioni e sollevandola verso Dio”. (BENEDETTO XVI)

Se ne è intravista la conferma dall’ “anno del Santo Rosario”, indetto dal Beato Giovanni Paolo II nel 2002 e dalla sua lettera apostolica “Rosarium Virginis Mariae”, pubblicata nello stesso anno. L’Associazione, nel favorire il rispettivo sostegno spirituale tra le famiglie, stimola e promuove il formarsi di “cenacoli di preghiera” nelle case, anche con la partecipazione di persone appartenenti a famiglie diverse e la preghiera per i familiari e associati defunti. L’Associazione “Le famiglie di Maria” invita le famiglie e le singole persone, già avviate nel cammino di fede, a vivere secondo il Magistero della Chiesa Cattolica Romana, in obbedienza al Papa e ai Vescovi e in comunione con il ministro nominato dal Vescovo come Assistente Spirituale.

Art.4 GIURISDIZIONE

L’Associazione “Le Famiglie di Maria” è sottoposta, a norma del Diritto canonico, alla giurisdizione dell’Ordinario della Diocesi di Terni- Narni-Amelia. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi, in modo particolare con le altre Associazioni Familiari.

Art.5 MEMBRI

I membri dell’Associazione “Le famiglie di Maria” si dividono in “ADERENTI” e “AGGREGATI”:

Gli ADERENTI sono quelli che, vivendo già un cammino di fede, aderiscono e collaborano stabilmente alle attività dell’Associazione, (cfr cann 204-207) si propongono di perseguirne i fini, si impegnano a rispettarne lo Statuto e hanno compiuto la maggiore età.

Sono “AGGREGATI” coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Associazione “Le Famiglie di Maria”.

Art.6 AMMISSIONI

L’ammissione degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell’interessato con la commendatizia di due soci, sentito il parere dell’Assistente Spirituale. L’ammissione degli aggregati è deliberata dal Presidente, sentito il parere dell’Assistente Spirituale.

Art.7 DIMISSIONI

Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione “Le Famiglie di Maria” per decesso, dimissioni, morosità.
Le dimissioni possono essere volontarie o deliberate dal Consiglio Direttivo per gravi motivi che contrastino con i fini dell’Associazione stessa. L’aderente dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all’Ordinario diocesano.

Art.8 ORGANISMI E OFFICIALI

Gli organi dell’ Associazione “Le Famiglie di Maria” sono: l’Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Gli officiali della Associazione “Le Famiglie di Maria” sono: il Segretario, il Cassiere, l’Assistente spirituale.

Art.9 ASSEMBLEA

L’Assemblea, composta di tutti gli aderenti, è il supremo organo deliberativo della Associazione “Le Famiglie di Maria”. Essa è convocata ordinariamente dal Presidente una volta l’anno, per verificare l’andamento della vita della Associazione, approvare la relazione del Presidente e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo degli aderenti o dell’Ordinario diocesano. La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso, con indicazione dell’ordine del giorno, affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.
Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri aderenti. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aderenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti o rappresentati.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Cassiere e da 2 consiglieri, tutti eletti dall’Assemblea per un quinquennio e dall’ Assistente Spirituale nominato dal Vescovo. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del quinquennio.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l’Associazione “Le Famiglie di Maria” nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all’ordinaria amministrazione.

Il Presidente eletto inizia l’esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall’Ordinario diocesano. Il Presidente può essere rimosso dall’ufficio con decreto dell’Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12 IL SEGRETARIO E CASSIERE

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio e conserva il libro degli aderenti e dei verbali. Il servizio di Cassiere è svolto dallo stesso segretario, il quale cura la sede e i beni della Associazione “Le Famiglie di Maria”, ha l’amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Associazione “Le Famiglie di Maria” che non sia di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281 CJC, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.
Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art. 13 L’ASSISTENTE SPIRITUALE

L’Assistente Spirituale, nominato dall’Ordinario diocesano a sua discrezione ha la cura pastorale dei Membri dell’Associazione ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.